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Manifesto IUC 2021

Dettagli della notizia

Il Comune di Formicola informa sui dettagli dell'IMU 2021, comprese aliquote, esenzioni, e modalità di pagamento.

Data:

14 Giugno 2021

Tempo di lettura:

Descrizione

COMUNE DI FORMICOLA
(Provincia di Caserta)

INFORMATIVA IMU 2021

Egr. Contribuente, anche per l’anno 2021 è in vigore la nuova IMU (imposta che comprende anche la vecchia TASI), dovuta dal possessore di immobili.

IMU

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUOTE.

  • 5 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
    E’ prevista una detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  • 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9 comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre, n.557, convertito, con modificazione della legge 26 febbraio 1994 n. 133.
  • 1 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita così qualificate fintando che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • 9,5 per mille per gli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo D.
  • 6,5 per mille per i fabbricati catastalmente classificati C01 non concessi in locazione.
  • 9,5 per mille (Immobili diversi dall’abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli). - (Terreni agricoli)** esenti Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
    Per il pagamento del saldo informarsi delle eventuali nuove aliquote presso l’ufficio tributi.

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI. Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.edell’art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016. Inoltre La legge di conversione del decreto Sostegni, all’articolo 6-sexies, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto nel rispetto dei requisiti previsti per Legge. Tali requisiti, lo ricordiamo, sono: ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno; perdita di fatturato o corrispettivi di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019.Non bastano però questi due requisiti per avere accesso all’esenzione IMU della rata di giugno. L’esenzione infatti si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come succ. modificato e integrato.
(Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate e similari; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero come previsto nel regolamento; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio, titolari di pensione estera hanno diritto ad una riduzione d’imposta pari 50% per un unico immobile non locato e non concesso in comodato). In tali casi occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

COMODATO GRATUITO IUC 2021. E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Per i contribuenti che soddisfano questi requisiti,

FABBRICATI RURALI: Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3‐bis, del decreto‐legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In tale elenco il comune di Formicola, risulta ESENTE;
TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Considerando che il comune di Formicola è inserito nella circolare 9/93, i terreni agricoli risultano ESENTI.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
135 per i terreni agricoli
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2020.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO) SISTEMI DI PAGAMENTO:

  • MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI FORMICOLA: D709
CODICI TRIBUTO:

  1. Altri fabbricati (QUOTA COMUNE) - 3918
  2. Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE) - 3912
  3. Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE) - 3913
  4. Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE) - 3916
  5. Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato) - 3930
  6. Terreni agricoli - 3914

Allegati

Manifesto IUC
Data pubblicazione
20/07/2023
File
pdf (71.33 KB)

Ultimo aggiornamento: 02/10/2023, 15:16

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