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Manifesto IMU

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Informativa IMU 2022

Data:

15 Giugno 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

COMUNE DI FORMICOLA
(Provincia di Caserta)

INFORMATIVA IMU 2022

Egr. Contribuente, per l’anno 2022 è in vigore la nuova  IMU dovuta dal possessore di immobili.

IMU

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUOTE.

9,5 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9).

E’ prevista una detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9 comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre, n.557, convertito, con modificazione della legge 26 febbraio 1994 n. 133.
1 per mille fabbricati costruiti  e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita così qualificate fintando che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
9,5 per mille per gli immobili  ad uso produttivi classificati nel gruppo D.
6,5 per mille  per i fabbricati catastalmente classificati C01 non concessi in locazione.
9,5 per mille (Immobili diversi dall’abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli).
(Terreni agricoli)** esenti Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI. 

Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.edell’art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016).
Per il 2022 vengono meno le esenzioni previste per il 2021 in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19, tranne per i D/3 destinati a
cinema, teatro, spettacolo, etc...che per il 2022 sono ancora esenti.

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE. 

Sono previste dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come succ. modificato e integrato. (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate e similari; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero come previsto nel regolamento;
unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio, titolari di pensione estera hanno diritto ad
una riduzione d’imposta pari al 62,5% per un unico immobile non locato e non concesso in comodato). In tali casi occorre presentare
apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

COMODATO GRATUTITO IMU 2022.

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 9A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

**TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
Considerato che il comune di Formicola è inserito nella circolare 9/93, i terreni agricoli risultano ESENTI.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

135 per i terreni agricoli

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2022.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO:

MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI FORMICOLA: D709

CODICI TRIBUTO:     

Altri fabbricati (QUOTA COMUNE):   3918
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9(QUOTA COMUNE): 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE): 3913
Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE): 3916
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato): 3930

Terreni agricoli

PubbliAlifana srl

Ultimo aggiornamento: 20/09/2023, 11:41

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